GIULIANOVA – In riferimento a notizie di stampa, riguardanti la controversia di lavoro intercorsa tra la Giulianova Patrimonio ed il sig. Capparuccini, si precisa che il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 70/2017 del 14/02/2017, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore ha condannato la Giulianova Patrimonio al pagamento in suo favore della somma pari alle ultime quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e spese di lite compensate per la metà tra le parti.


Non corrisponde pertanto, al vero che la Giulianova Patrimonio sia tenuta a pagare al suo ex dipendente il compenso che avrebbe maturato negli ultimi cinque anni qualora avesse continuato a lavorare alla sue dipendenze.
Non risulta, parimenti, vero che il Giudice del Lavoro abbia disposto la riassunzione del ricorrente; ciò in quanto, accogliendo le argomentazioni svolte dal difensore della società, Avv. Manuela Sacchini, ha ritenuto applicabile alla Giulianova Patrimonio, in quanto società in house del Comune di Giulianova, la disciplina del pubblico impiego che esclude in caso di nullità dei contratti a termine la possibilità di una reintegrazione del lavoratore.
Il Tribunale, quindi, ha riconosciuto a Capparuccini solo il risarcimento del danno nella misura di quattro mensilità; misura peraltro inferiore a quanto proposto dalla società datrice, ovverosia sei mensilità, in sede di tentativo di conciliazione.