Ho letto qualche notizia sulla nuova legge 158/2012 che introduce il divieto di vendita di alcolici ai minori di anni 18. 

Vorrei precisare che la legge vieta la vendita di alcolici da asporto ai minori di 18 anni.

Per quanto riguarda la somministrazione, invece, rimane fermo quanto stabilito dall’art. 689, comma 1, del codice penale, che prevede il divieto di

 somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o ad infermi di mente.

Pertanto, i titolari di pubblici esercizi saranno tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche per asporto, con annesso obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al bancone o al tavolo il limite rimarrà quello dei 16 anni.
Cordiali saluti

Presidente Silb-fipe prov. Teramo
D’Angelo Gianpiero


D’Angelo Gianpiero