GIULIANOVA – Per limitare ulteriormente il diffondersi del contagio da Coronavirus il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini ha appena firmato l’ordinanza n.53 del 20 marzo 2020, con la quale dispone ulteriori misure restringenti per la prevenzione del rischio da contagio da Covid-19.
Con tale ordinanza il Sindaco di Giulianova dispone quanto segue fino al 3 aprile 2020:
1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto. A garanzia dell’equilibrio psico-fisico delle persone è consentito uscire solo in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora, ovvero nel raggio di 200 metri;
2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
4. ai tabaccai:
a) di svolgere all’interno delle tabaccherie le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini,
b) sospendere tutte le tipologie di gioco lecito all’interno degli esercizi ( a titolo meramente semplificativo gratti e vinci, lotto, etc), al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all’interno dei locali;
c) di bloccare le slot machines;
d) di disattivare i monitor e i televisori;
5. a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie ,fino al 3aprile2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all’allegato1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore 21:00;
6. i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 5,al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
7. la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:
a) a una distanza non superiore a metri 2000 dai propri residenza, domicilio o dimora se si utilizza l’auto, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
b) a una distanza non superiore a metri 1000 dai propri residenza, domicilio o dimora, se ci si muove a piedi, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
c) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;
8. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;
La violazione delle suddette disposizioni sarà punita con sanzioni amministrative pecuniarie del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.