“d) realizzare e gestire strutture ed infrastrutture per l’incremento, la lavorazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ittici e dei servizi adeguati alle esigenze degli operatori della pesca;
- e)realizzare e gestire strutture ed infrastrutture destinate alla nautica da diporto edturismo”;
- l’art. 6 dello Statuto (Rappresentanza e quote di partecipazione), dispone, al comma 1, che “la rappresentanza …. è rapportata alle quote di partecipazione di ciascun Ente”;
Atteso che fra gli scopi dell’Ente Porto, quelli sopra ricordati e rubricati alle lettere d) ed e) dell’articolo 5 dello Statuto assumono particolare interesse per il Comune di Giulianova. La valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, da un lato, e la realizzazione di strutture ed infrastrutture volte alla promozione del turismo, dall’altro, infatti, costituiscono attività tipiche della politica di sviluppo che, nello specifico, intende attuare l’Amministrazione comunale;
Ritenuto opportuno, nella descritta ottica di attuazione di politiche di sviluppo della città, assicurare al Comune di Giulianova un ruolo più incisivo nell’Assemblea dell’Ente Porto;
Considerato:
- che l’auspicato potenziamento delle attività di cui ai ricordati scopi descritti alle lettere d) ed e) dell’art. 5, risulta essere in linea con le “necessità gestionali” dell’Ente Porto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5 della Convenzione;
- che tale ruolo più incisivo può essere perseguito attraverso l’ampliamento della propria quota associativa, ammontante ad oggi ad € 25.850,00;
Vista la nota del Presidente dell’Ente Porto, acquisita agli atti in data 18 marzo 2011, protocollo generale n. 11316, con la quale viene formulato l’auspicio “che anche il Comune di Giulianova (così come la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo e la Camera di Commercio di Teramo) debba avere lo stesso peso dei citati Enti … perché il Porto di Giulianova, porto regionale e provinciale, è inserito nel tessuto urbano della nostra città”;
Rintracciata, nella considerazione del Presidente dell’Ente Porto secondo cui “il Porto di Giulianova … è inserito nel tessuto urbano della città”, la medesima valutazione svolta da questa Amministrazione circa la necessità di un maggior peso nell’Assemblea dell’Ente Porto al fine di contribuire maggiormente al perseguimento degli scopi di cui alle lettere d) ed e) del riferito art. 5 dello Statuto, considerando tali scopi, come sopra si è detto, strettamente funzionali alle politiche di sviluppo della città;
Valutata l’opportunità, per le ragioni sopra espresse, proporre all’Assemblea dell’Ente Porto l’aumento della quota di partecipazione del Comune di Giulianova, dagli attuali € 25.850,00, ad € 51.500,00;
Visti:
- 1.La legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2.ll D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- 3.Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente;
- 4.i pareri favorevoli resi a norma del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, dai competenti dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, cheal presente atto, sono parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- la premessa e la narrativa sono parte integrante della presente deliberazione e ne formano motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;
- proporre all’Assemblea dell’Ente Porto di Giulianova, per le ragioni espresse in premessa, l’aumento della quota di partecipazione del Comune di Giulianova dagli attuali € 25.850,00, ad € 51.500,00;
- dare mandato alla Giunta Comunale ed ai competenti dirigenti, secondo le rispettive competenze, per gli adempimenti susseguenti.