Oggetto: Comune di Teramo. Presunta illegittima composizione della Commissione Giudicatrice concorso per titoli ed esami per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato di “istruttore amministrativo”, categoria C1
Richiesta di sospensione dell‘approvazione della graduatoria finale ed utilizzo della stessa graduatoria ai fini della copertura dei posti messi a concorso.
-Al Signor Sindaco del Comune di Teramo
-Al Signor Presidente la Commissione Giudicatrice, Segretario Generale Comune di Teramo
-Al Signor Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Teramo
e,p.c.
Al Signor Direttore Generale del Comune di Teramo
Con riferimento all’oggetto, le scriventi Organizzazioni Sindacali propongono alle LL.SS., ciascuna per la propria parte e competenza e per i provvedimenti che si riterranno utili ed opportuni adottare, le sotto notate argomentazioni:
La prima si riferisce al richiamo della normativa vigente disciplinante la materia, riportando integralmente la proposizione normativa data dall’articolo 35 (reclutamento personale), 3° comma, lettera e) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che recita: “ composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
Orbene, alla luce della richiamata normativa, appare evidente che la composizione della commissione per il concorso di cui si parla, sia stata caratterizzata da una macroscopica anomalia, laddove viene impropriamente inserito, in qualità di tecnico esperto, un componente (Avv. Anna Maria MELCHIORRE) che rivestiva la carica sindacale di membro della R.S.U. del Comune di Teramo, e quindi avente la qualità di Dirigente Sindacale, in aperta violazione ad uno dei principi fondamentali afferenti le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
A riguardo, gioverà ricordare che l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorsi di pubblico impiego di «rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».
D’altra parte, le limitazioni di cui sopra venivano financo introdotte nella disposizione sindacale con la quale si provvedeva a nominare la Commissione Esaminatrice per il concorso di cui si parla.
Incidentalmente, a riguardo del provvedimento di nomina della Commissione, gioverà osservare:
1- una presumibile incompetenza da parte dell’organo di governo che si sarebbe appropriato di una funzione di gestione amministrativa, rientrante fra le attribuzioni assegnate in capo al Dirigente del Settore competente;
2- una presumibile violazione dell’articolo 107, 3° comma lettera a), del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, laddove viene attribuita la presidenza della commissione del concorso a figura diversa (Segretario Generale) da quella individuata dalla Legge, cioè: il Dirigente, il quale, per il caso di specie, è stato nominato membro della stessa commissione soltanto in funzione di componente;
Ma, per tornare all’iniziale rilievo, si osserva ancora che, nel caso in esame, vero è che il membro della commissione giudicatrice di cui si parla non sembra rientrare nella ultima ipotesi prevista dall’articolato posto in esame, poiché non designato da associazioni sindacali (fattispecie, quest’ultima, oggetto anche di giudicato in sede di Consiglio di Stato, n. 5572 del 23 ottobre 2007 della Sezione V), ma è altrettanto vero che lo stesso componente, in ragione della sua qualità di Dirigente Sindacale (ruolo, peraltro, regolarmente ed interrottamente esercitato, membro della R.S.U. -Rappresentanza Sindacale Unitaria-), non poteva legittimamente essere nominato, posta la inconciliabilità fra la qualità soggettiva posseduta (rappresentante sindacale), con l’incarico da espletarsi (membro commissione giudicatrice), e ciò per espressa previsione di Legge ed in stretta consonanza ad una consolidata giurisprudenza di merito, nel frattempo formatasi.
Ciò posto, a lato dei rilievi mossi dalle scriventi, di per sé significativi, si ritiene opportuno acchè le LL.SS., se non altro in via prudenziale, vogliano considerare l’ipotesi che il presumibile vizio rilevato, unitamente a possibili altri, su iniziativa dei concorrenti partecipanti (svariate centinaia) in quanto interessati, potrebbe generare poderosi contenziosi che, a loro volta, potrebbero cagionare non pochi danni, anche di carattere patrimoniale, a carico dell’Ente.
Sotto questo versante, sarà utile ricordare il principio giuridico secondo cui “il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica altrui: la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell’approvazione della graduatoria” ( Consiglio di Stato, sezione V, n. 5279/ 2002 e n. 1589/1999).
Ed invero, come già rilevato dallo stesso Consiglio di Stato (Sezione V, n. 5625/2006), è solo all’esito delle operazioni concorsuali che il concorrente viene messo in grado di apprezzare se l’operato della Commissione lo abbia, o meno, in concreto pregiudicato.
In questo senso il Signor Presidente la Commissione Giudicatrice, presumibilmente ignaro della preesistente qualità di Dirigente Sindacale di un nominato membro, alla luce delle considerazioni svolte e previa verifica della condizione di appartenenza sindacale del componente interessato riferita all’epoca dell’avvenuta nomina, viene comunque invitato a riconsiderare l’intera vicenda.
Mentre, il Signor Dirigente del Settore Personale, nonché componente la Commissione, in quanto depositario delle relazioni sindacali (membro della delegazione trattante di parte pubblica), siccome sicuramente a conoscenza del ruolo sindacale svolto dal componente della Commissione di cui trattasi, ed in quanto titolare della competenza funzionale ai fini della composizione e della nomina della Commissione Giudicatrice, avuto riguardo anche della natura endoprocedimentale dell’atto de quo, viene invitato, in primis, a valutare la necessità di provvedere alla rimozione del componente illegittimamente nominato e, per l’effetto, provvedere all’eliminazione del vizio rilevato, nonché a valutare l’opportunità di conclamare, nelle more, una sorta di sospensione, ai fini dell’esecutività, della graduatoria di merito presumibilmente stilata e pubblicata.
Il Signor Sindaco, invece, anch’esso probabilmente ignaro della idiosincratica condizione soggettiva del nominato membro di cui si parla, viene invitato a valutare l’opportunità di procedere mediante l’annullamento della disposizione sindacale di nomina della Commissione Giudicatrice, non soltanto perché impropriamente costituita, ovvero costituita in violazione della legge, ma anche in ragione della presumibile incompetenza funzionale, avuto riguardo della natura strettamente gestionale della materia trattata e, per ultimo, in considerazione del fatto che il contestato atto di nomina avrebbe potuto, concretamente, pregiudicare ed inficiare gli atti connessi e conseguenti relativi alle operazioni concorsuali eseguite.
Infine, ad ogni buon conto, gli intestatari vengono invitati tutti ed indistintamente, ciascuno per la propria parte e competenza, a pervenire ad un nuovo atto di nomina dei componenti della commissione esaminatrice secondo legge e nel rispetto delle competenze funzionali, affinché, qualora ritenuto, si possa dare nuovamente corso alle procedure concorsuali.
Si resta in attesa di riscontri, confidando in una pronta valutazione delle questioni poste in argomento.
Distinti Saluti
Teramo, 12 dicembre 2011
Segretario Provinciale CGIL FP Segretario Provinciale UIL FPL
-Amedeo Marcattili- -Alfiero Antonio Di Giammartino-