L’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo, convertito in Legge nr.131 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. nr. 185 del 9/8/2012, prevede l’assorbimento dell’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza con la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso presso l’Agenzia delle Entrate.
Analogo “assorbimento” è previsto altresì nei casi di registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare (compravendite), in riferimento all’articolo 5 del decreto-legge n.70 del 2011 richiamato al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2012.
Nei restanti casi in cui la registrazione del contratto non è prevista, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (il Questore di Teramo, il Dirigente del Commissariato di P.S. di Atri, il sindaco nei restanti comuni della provincia), entro le 48 ore successive.
Le disposizioni sopra indicate non si applicano all’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. relativa all’ospitalità per stranieri, previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (sempre entro le 48 ore dall’arrivo dello straniero). A breve, sarà possibile procedere all’adempimento per via telematica.