Cassazione, pratiche illegittime Equitalia, il “caso Teramo”
(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Aveva rifiutato di partecipare, ai
danni dei contribuenti, al sistema delle false notifiche degli
avvisi di morosità fiscale in voga nell’agenzia di Equitalia di
Teramo – usanza aziendale alla quale aderiva tutto l’ufficio – e
per questo l’unico impiegato “onesto” di quella sede, Pio A., è
stato oggetto di sanzioni disciplinari e dell’ostilità dei
colleghi nella completa indifferenza del datore di lavoro.
La vicenda è venuta a galla in Cassazione che ha bollato come
“del tutto illegittima” una simile “prassi”. Consistente –
spiega la sentenza 23772 depositata oggi dalla Sezione lavoro
che si è occupata del caso – “nell’accertare l’irreperibilità
dei destinatari delle notifiche attestando falsamente di essersi
recato presso i contribuenti”. Per questo lavoro fantasma,
inoltre, l’intero corpo degli ufficiali di riscossione di Teramo
– ha accertato la Corte di Appello de L’Aquila – percepiva un
altrettanto “illegittimo lucro” per il compenso che veniva loro
corrisposto “pur in assenza del compimento dell’attività
notificatoria”.
Ad avviso della Suprema Corte, i giudici di secondo grado –
contrariamente da quelli del Tribunale di Teramo che avevano
ritenuto regolare questa procedura – hanno motivato
“correttamente” e in modo “rispettoso dei principi giuridici” la
responsabilità di Equitalia per la violazione della “tutela
delle condizioni di lavoro”. In pratica, “per non aver fatto
nulla”, nell’agenzia di Teramo, “per evitare che all’interno dei
luoghi di lavoro si formasse tale prassi illegittima”. Inoltre
“era doveroso” il rifiuto di Pio A. “di adeguarsi a tali
condotte illegittime”, a fronte del “grave comportamento del
datore di lavoro concretantesi nella falsità delle dichiarazioni
che si pretendeva dagli agenti”.
D’accordo con la Corte aquilana, la Cassazione ha ritenuto
responsabile la società di riscossione “per aver omesso di
adottare le precauzioni al fine di evitare o ridurre lo stato di
disagio, le manifestazioni di ostilità e l’isolamento di Pio A.
determinato dal fatto che aveva manifestato il suo dissenso alla
illegittima prassi”. Aggiungono gli ermellini che l’integrità
psicofisica dei lavoratori deve essere tutelata anche dai datori
che, come Equitalia, “sono chiamati a spiegare servizi di
rilevante interesse per la collettività”. Resta tuttavia sospeso
il risarcimento da 200mila euro, a carico di Equitalia, per il
30% di invalidità derivante da danno permanente che la Corte di
Appello aveva liquidato al messo mobbizzato perchè, secondo i
supremi giudici, serve un esame più approfondito della
documentazione medica. E’ stato comunque e definitivamente
accertato l’andazzo irregolare delle notifiche fiscali in quel
di Teramo e l’omessa tutela dell’unico dipendente
corretto.(ANSA).