Distribuisce volantini distante ben oltre 200 metri dal seggio più vicino (sez. n. 1 Via Nicola Palma)
La Polizia Municipale sequestra i volantini (verbale del 24 febbraio 2013 ore 17,38) con la seguente motivazione:
il sequestro di 410 volantini risulta effettuato nei confronti del sig. Grifoni Ariberto ….. l’accertamento da parte dei sottoscritti è avvenuto alle ore 16,50 mentre il sig. Grifoni Ariberto era intento alla distribuzione di detti volantini ad ogni passaggio di persone e su entrambi i lati e la carreggiata di detta via.
Gli scriventi reputano tale provvedimento illegittimo, e gravemente lesivo dei diritti politico – elettorali non solo del dott. Grifoni, ma di ogni cittadino.
Giova a tal fine ricordare che:
- 1)L’art. 9 legge 4 aprile 1956 n. 212 comma 2 recita: nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali;
- 2)Il dott. Grifoni era distante ben oltre il limite dei duecento metri, come avrebbero potuto (e dovuto) verificare i verbalizzanti;
- 3)Con nota indirizzata al Prefetto di Teramo ebrevi manu al Vice Prefetto il 22 febbraio 2013 (ed allegata al comunicato stampa n. 12 dello stesso giorno), i sottoscritti hanno precisato quanto segue:
consegniamo anticipatamente, infine, unitamente agli allegati richiamati, il materiale stampato che distribuiremo nei giorni di sabato, domenica e lunedì nelle strade cittadine a 200 mt dal seggio viciniore come stabilisce la legge. Voglia, illustre Pefetto, di questa nostra intenzione far tenere conto i Servizi che svolgono il controllo sul territorio, in modo da evitare che sbagliate segnalazioni interrompano il legittimo proseguire, fino alla fine, della propaganda politica.
Gli scriventi tornano inoltre a denunciare la perdurante opera di affissione “abusiva” perpetrata in danno delle liste “Amnistia Giustizia Libertà”, quando, giova ricordarlo, per la parte di propria competenza, ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, per ciascun candidato o lista (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile(art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall’art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).
Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).
Teramo, lì 24 febbraio 2013
I referenti per l’Abruzzo della lista A.G.L.
Orazio Papili, Vincenzo di Nanna, Ariberto Grifoni