(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Aveva rifiutato di partecipare, ai

danni dei contribuenti, al sistema delle false notifiche degli

avvisi di morosità fiscale in voga nell’agenzia di Equitalia di

Teramo – usanza aziendale alla quale aderiva tutto l’ufficio – e

per questo l’unico impiegato “onesto” di quella sede, Pio A., è

stato oggetto di sanzioni disciplinari e dell’ostilità dei

colleghi nella completa indifferenza del datore di lavoro. 

   La vicenda è venuta a galla in Cassazione che ha bollato come

“del tutto illegittima” una simile “prassi”. Consistente –

spiega la sentenza 23772 depositata oggi dalla Sezione lavoro

che si è occupata del caso – “nell’accertare l’irreperibilità

dei destinatari delle notifiche attestando falsamente di essersi

recato presso i contribuenti”. Per questo lavoro fantasma,

inoltre, l’intero corpo degli ufficiali di riscossione di Teramo

– ha accertato la Corte di Appello de L’Aquila – percepiva un

altrettanto “illegittimo lucro” per il compenso che veniva loro

corrisposto “pur in assenza del compimento dell’attività

notificatoria”. 

   Ad avviso della Suprema Corte, i giudici di secondo grado –

contrariamente da quelli del Tribunale di Teramo che avevano

ritenuto regolare questa procedura – hanno motivato

“correttamente” e in modo “rispettoso dei principi giuridici” la

responsabilità di Equitalia per la violazione della “tutela

delle condizioni di lavoro”. In pratica, “per non aver fatto

nulla”, nell’agenzia di Teramo, “per evitare che all’interno dei

luoghi di lavoro si formasse tale prassi illegittima”. Inoltre

“era doveroso” il rifiuto di Pio A. “di adeguarsi a tali

condotte illegittime”, a fronte del “grave comportamento del

datore di lavoro concretantesi nella falsità delle dichiarazioni

che si pretendeva dagli agenti”. 

   D’accordo con la Corte aquilana, la Cassazione ha ritenuto

responsabile la società di riscossione “per aver omesso di

adottare le precauzioni al fine di evitare o ridurre lo stato di

disagio, le manifestazioni di ostilità e l’isolamento di Pio A.

determinato dal fatto che aveva manifestato il suo dissenso alla

illegittima prassi”. Aggiungono gli ermellini che l’integrità

psicofisica dei lavoratori deve essere tutelata anche dai datori

che, come Equitalia, “sono chiamati a spiegare servizi di

rilevante interesse per la collettività”. Resta tuttavia sospeso

il risarcimento da 200mila euro, a carico di Equitalia, per il

30% di invalidità derivante da danno permanente che la Corte di

Appello aveva liquidato al messo mobbizzato perchè, secondo i

supremi giudici, serve un esame più approfondito della

documentazione medica. E’ stato comunque e definitivamente

accertato l’andazzo irregolare delle notifiche fiscali in quel

di Teramo e l’omessa tutela dell’unico dipendente

corretto.(ANSA).