GIULIANOVA – Clamorosa sconfitta del Comune ed in particolare dell’Ufficio tecnico al Consiglio di Stato al quale ci si era rivolti per far chiudere la gelateria Magrini ritenuta non in regola con le disposizione di legge in materia di bagni per disabili.L’incredibile storia, che aveva fatto dire a Gianfranco Magrini: <Ma questa è una persecuzione>. Poco prima dello scorso ferragosto, l’Ufficio tecnico vietava alla società Magrini la prosecuzione dell’attività di bar in quanto i locali commerciali non erano dotati di servizi igienici accessibili ai disabili in carrozzella, per essere allocati al piano sottostante, raggiungibile solo attraverso due rampe di scala. La società Magrini, citando la normativa che regola la materia, faceva presente al Comune che l’obbligo in questione non riguardava i bar ma solo i ristoranti, trattorie e simili, ove la permanenza nel locale per consumare un pasto è maggiore rispetto a quella di bere un caffè o degustare un gelato, per cui chiedeva l’annullamento dell’illegittimo  provvedimento in sede di autotutela. Il che, però, non avveniva, essendo il Comune assolutamente convinto che tutti i bar dovessero avere il bagno da destinare ai disabili. La società Magrini onde evitare un grave danno economico per la forzata chiusura dell’attività proprio nel mezzo della stagione estiva, si rivolgeva all’avvocato amministrativista Angelo Torrelli del Foro di L’Aquila  per impugnare dinanzi al Tar L’Aquila il divieto di prosecuzione dell’attività. Quest’ultimo accoglieva l’istanza di sospensione dell’impugnato provvedimento (la cosiddetta sospensiva), fissando per la decisione di merito l’udienza di trattazione per il mese di novembre 2018.

Senonchè, il Comune di Giulianova, anzichè attendere l’esito della decisione di merito, decideva di impugnare la decisione del Tar dinanzi al Consiglio di Stato, affidando la difesa all’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli, uno dei massimi esperti di diritto amministrativo. Sull’appello del Comune si è pronunciata la Quinta Sezione del Consiglio di Stato che ha rigettato l’appello dell’amministrazione comunale, riconfermando in toto il provvedimento cautelare emesso dal Tar L’Aquila, ritenendo che <l’attività di somministrazione di bevande ( bar ) non è riconducibile all’attività di somministrazione di alimenti, ovvero all’attività di ristorazione vera e propria, con la conseguenza che non erano applicabili alla prima le prescrizioni obbligatorie dell’accessibilità ad almeno un servizio igienico destinato ai disabili in carrozzella previste per la seconda, salvo l’ipotesi che la superficie del bar fosse superiore a 250 metri quadrati>.

<La problematica – sostiene l’avvocato Torrelli – risulta invero alquanto complessa, in quanto se è vero che le leggi primarie ( e in specie la legge n. 104/92 sull’handicap ) prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche anche per gli edifici privati, è anche vero che la Corte Costituzionale, investita di una questione analoga, ha statuito che per l’eliminazione delle barriere architettoniche  deve aversi riguardo alle norme regolamentari che impongono tale onere solo per gli edifici di nuova costruzione, mentre per quelli costruiti in precedenza vanno contemperati gli interessi dei proprietari degli immobili con quelli dei portatori dell’handicap, in quanto spetta al Legislatore l’apprezzamento della quantità. A  Giulianova e non solo sono moltissimi gli esercizi interessati>.