GIULIANOVA – La legge 23 dicembre 1998, n. 448, con l’art. 66 ha istituito “l’assegno di maternità dei Comuni” disciplinato dall’art.74 del D.Lgs. 151/2001, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e paternità.
L’assegno spetta per ogni figlio nato alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici); alle medesime condizioni viene concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo.
Per beneficiarne occorre essere cittadine italiane, comunitarie, o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno e disporre per il 2017 di un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento ad un nucleo familiare di base composto da tre componenti, non superiore a 16.954,95 euro. E’ necessario produrre copia dell’attestazione ISEE in corso di validità e relativa DSU, nella quale sia incluso il figlio per la quale si richiede il beneficio.
All’erogazione di un importo massimo di 1.694,45 euro provvederà l’INPS in base a quanto disposto dall’art.9 del D.M. 15.07.99, n.306.
Le cittadine interessate, entro il termine perentorio dei sei mesi dalla nascita del figlio, possono presentare istanza presso l’Ufficio Segretariato Sociale del Comune di viale Orsini – Parco Cerulli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30, nonché il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 17. Per informazioni: 085-8021214 oppure 085-8028468. Mail: c.fortunato@comune.giulianova.te.it.
Allo stesso Ufficio va presentata l’istanza anche per la concessione di un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.
In questo caso però l’istanza va presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2018.
E’ necessario essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno e disporre per il 2017 di un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento ad un nucleo familiare di base composto da cinque componenti, non superiore a 8.555,99 euro. La copia dell’attestazione ISEE da produrre deve essere in corso di validità con relativa DSU.
All’erogazione di un importo massimo di 141,30 euro, per il numero dei mesi in cui sono effettivamente presenti nel nucleo familiare almeno tre figli minori, provvederà l’INPS.