Apprendo con stupore l’intervento da parte della Presidente del CDA dell’Ente D’Ambito Sociale Dott.ssa Marialivia Bonpadre, circa  la presunta non conoscenza da parte del sottoscritto della normativa in tema di soppressione dei consorzi che gestiscono i servizi sociali e della relativa economia di spesa che si andrebbe a creare.

Posto che non era lei, bensì chi l’ha incautamente  scelta, il destinatario del mio appunto, ricordo alla Dott.ssa Marialivia Bonpadre, quale fu la strada che l’ ha portata a ricoprire il suo attuale ufficio, chiamata dalla panchina a sostituire l’Ing. Di Candido in seconda battuta, facendo registrare, all’epoca, un’ altra pessima figura all’amministrazione Mastromauro oltre che  prestare il fianco a mal di pancia interni alla maggioranza.

Detto questo, invito la Dott.ssa Marialivia Bonpadre, unitamente a chi le scrive i testi, di studiare, loro si di più, e colgo l’occasione per fornirle di seguito anche il testo sul quale potersi esercitare :

 Italia Oggi Numero 192 pag. 33 del 13/8/2010

Un consorzio di comuni avente a oggetto la gestione dei servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000, va considerato un consorzio di funzioni e come tale soggetto alla soppressione, così come previsto dalla legge finanziaria per il 2010. Il principio è fissato dalla sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti con il parere n. 188 del 29 luglio 2010. Il comune di Castellabate ha proposto ai comuni dell’ambito sociale di zona Sa-7 di costituire un consorzio – ex articolo 31 del Tuel – per la gestione dei servizi sociali, in luogo dell’attuale convenzione – di cui all’articolo 30. Pertanto ha richiesto alla Corte dei conti di esprimere un proprio parere sulla questione, domandando se tale consorzio fosse da considerare come consorzio di funzioni e come tale rientrante nella disposizione normativa, di cui all’articolo 2 comma 186 lett. e) della legge n. 191/2009. La Corte dei conti nel proprio parere effettua un excursus dell’ordinamento sui consorzi. Già il testo unico del 1934 prevedeva che i comuni potevano riunirsi in consorzio per servizi e opere di comune interesse, con la conseguente applicazione pratica che tale forma associativa potesse avere come finalità sia servizi pubblici che funzioni.

La legge n. 142/1990 fa riferimento alla gestione in forma associata solo per uno o più servizi, escludendo, pertanto, la possibilità di creazione di consorzi di funzioni, intendendo come tali quelli che gestiscono servizi sociali in forma non imprenditoriale e funzioni amministrative.

Con successiva precisazione, ex lege n. 427 del 1995, si chiarisce che oggetto della gestione associata sono non solo i servizi ma anche l’esercizio di funzioni. Disposizione che viene ribadita dall’articolo 31 del Tuel, ancora in vigore.

La legge finanziaria per il 2010 ha previsto, in relazione alla riduzione del contributo ordinario, che gli enti locali adottino varie misure tra le quali la soppressione dei consorzi di funzioni. La modifica introdotta, successivamente, dalla legge n. 42 del 2010 ha fatto salvi soltanto i bacini imbriferi montani. In relazione alla fattispecie oggetto del parere, la legge n. 328 del 2000 all’articolo 6 indica le funzioni dei comuni prevedendo che essi sono titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Per la norma di legge queste funzioni sono esercitate dai comuni adottando gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini. Per la Corte dei conti, pertanto, un consorzio di comuni avente ad oggetto le suddette finalità non può non essere considerato un consorzio di funzioni.

Reitererò, dunque, nelle sedi opportune, Consiglio Comunale, la mia interrogazione, auspicando che chi tenuto istituzionalmente a rispondere, non mandi avanti altri, ma si presenti preparato.

In ultima analisi, ricordo alla stessa Dott.ssa Marialivia Bonpadre, e a chi la supporta in queste sue uscite, inducendola in errore, che lo scrivente svolse Servizio Civile, e non già tirocinio, venendo distaccato, dalla Provincia di Teramo, Ente realizzatore del Progetto HELP,  presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Giulianova, quando ancora c’era l’assessorato alle Politiche Sociali nella nostra Città, magistralmente retto dal Dott. Lalli, di cui ho ancora oggi un ottimo ricordo, insieme a tutti i colleghi che al tempo ebbi la fortuna di conoscere. Allora, i servizi sociali erano ancora tali e non come oggi un pleonastico e costoso moltiplicatore di CdA utile ad accontentare politicamente gli appetiti di qualcuno.

 

Cordialmente.          

Gianlluca Antelli